Termocond head normative vigenti

Normative vigenti

  

 

CONTROLLI OBBLIGATORI IMPIANTI CONTENENTI GAS REFRIGERANTI
Testo semplificato della Dpr 15 febbraio 2006, n. 147 
(Gazzetta ufficiale 11 aprile 2006 n. 85)
   

 

LIMITAZIONI LEGISLATIVE AI GAS REFRIGERANTI CFC-HCFC
Fase di eliminazione gas R22 e limitazioni all’utilizzo degli altri gas refrigeranti 
(regolamentazione EU 2037/2000 ed EU 842/2006)
   

 

CONTROLLI OBBLIGATORI IMPIANTI CONTENENTI GAS REFRIGERANTI CFC HCFC
Informativa sulle normative CE n. 842/2006 e 1005/2009
(sostituiscono la Dpr 15 Febbraio 2006 n. 147)

 

CERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA PER TECNICI FRIGORISTI  E AZIENDE CHE OPERANO NEL SETTORE CONDIZIONAMENTO (installazione, assistenza, manutenzione e conduzione)

E' stato approvato il decreto che stabilisce che i tecnici e le imprese che eseguono interventi tecnici di vario genere sugli impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore estintori, antincendio e commutatori ad alta tensione ed altri apparecchi contenenti gas fluorurati ad effetto serra, dovranno essere in possesso di specifica certificazione. Tutti gli operatori del settore, dagli installatori ai tecnici di assistenza impianti sono tenuti al pieno rispetto della normativa. Le differenti mansioni e l’importanza dell’attività svolta in campo dagli operatori e dalle aziende vengono classificate in quattro distinte categorie. La difficoltà tecnica relativa agli esami di valutazione dei singoli operatori tecnici risulta proporzionale alle categorie di appartenenza.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPR 34/2012 è stato recepito il Regolamento Europeo 842/2006 che prevede che tutte le persone e, di conseguenza, le imprese all’interno delle quali esse operano, che eseguono interventi tecnici su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore estintori, antincendio nonché commutatori ad alta tensione ed altri apparecchi contenenti gas Fluorurati ad effetto serra, dovranno essere in possesso di specifica certificazione che verrà rilasciata da un Organismo di Certificazione appositamente accreditato, dopo il superamento di un severo esame teorico e pratico. La certificazione ottenuta dagli operatori avrà una validità decennale, terminati i quali dovrà essere rinnovata. La certificazione relativa alle aziende, secondo passo indispensabile per operare nel settore, verrà eseguita  solamente dopo la certificazione del personale tecnico operante in campo e avrà validità di cinque anni, terminati i quali dovrà essere rinnovata.  E’ assolutamente importante considerare che le sanzioni previste per il mancato adempimento alle nuove normative risultano decisamente importanti ed interessano, oltre ai tecnici e alle aziende che opereranno senza le dovute certificazioni, anche le aziende appaltatrici e i clienti finali.

Il Ministero dell’Ambiente ha chiarito che le certificazioni rilasciate da enti di certificazione esteri nel nostro paese non saranno “automaticamente” ritenute valide, ma dovranno essere riconosciute dall'autorità competente italiana. Per questa ragione è importante, in funzione della richiesta di certificazione per tecnici ed imprese, appoggiarsi esclusivamente ad aziende a loro volta dotate delle credenziali previste. 

Marchi

Allarme Legionella

Ad oggi, stiamo diventando sempre più consapevoli dell'esistenza di nuovo batterio decisamente pericoloso per la salute dell’uomo.....   Read more 

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